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ENTRO IL 31.10.14 COMUNICAZIONE PEC AGENZIA ENTRATE

 

Con provvedimento congiunto dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza del 8 agosto 2014 è stato stabilito a carico dei soggetti destinatari della disciplina antiriciclaggio e quindi, ai sensi dell’art. 14 del D.lgs. 231 del 2007, anche a carico degli agenti immobiliari, l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.).
Detta comunicazione deve essere eseguita entro il 31 ottobre 2014 utilizzando il servizio Fisconline o il servizio Entratel, per i quali, in entrambi i casi, è necessario accedere utilizzandodelle credenziali di accesso personali.
Motivo di detto adempimento è ravvisato nella possibilità per l’amministrazione di rivolgere ai suddetti soggetti delle richieste di informazioni relative all’identità dei titolari effettivi con riferimento a specificheoperazioni con l’estero o rapporti ad esse collegate.
Con lo stesso provvedimento l’amministrazione ha stabilito anche le modalità e i termini relativi alle
richieste dei dati sopra menzionati.
Le suddette richieste d’informazione avverranno da parte dell’amministrazione unicamente per mezzo della PEC e le risposte da parte dei professionisti dovranno avvenire per mezzo dello stesso strumento informatico.
Le uniche amministrazioni legittimate a proporre detta richiesta sono l’UCIFI (Ufficio Centrale per il
contrato degli illeciti fiscali internazionali), la quale opera all’interno dell’Agenzia delle Entrate, e la Guardia di Finanza.
Il provvedimento in esame precisa che dal momento di ricezione della richiesta d’informazioni da parte di uno dei predetti enti decorre il termine per fornire la risposta; detto termine sarà specificato nella stessa richiesta e in ogni caso non potrà essere inferiore a 15 giorni.
Le risposte dovranno avere le caratteristiche di un documento non modificabile e statico (PDF, JPG, GIF, TIFF…).
Successivamente all’invio delle risposte l’Agenzia delle Entrate darà comunicazione per mezzo PEC della validità delle stesse; le risposte non accettate dal sistema di validazione dovranno essere riprodotte in forma valida entro 5 giorni dal ricevimento del messaggio PEC.